Autovelox, nuove regole ma resta il nodo dei ricorsi: parla l?avvocato Quinto

Nuove regole per gli autovelox. È entrato in vigore l?11 luglio il decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto disciplina organica dei...
Nuove regole per gli autovelox. È entrato in vigore l’11 luglio il decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto disciplina organica dei requisiti e delle procedure di autorizzazione dei dispositivi utilizzati dagli Enti proprietari delle strade per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, con le conseguenti sanzioni. All’avvocato Pietro Quinto, amministrativista e studioso della materia, abbiamo chiesto chiarimenti anche con riferimento al contenzioso in essere. Perché si è resa necessaria l’emanazione del decreto? «Per superare i conflitti di interpretazione ed applicazione del quadro normativo antecedente, sfociati in un diffuso contenzioso». Quali i termini della questione? «La distinzione tra i concetti di approvazione e omologazione dei dispositivi di rilevamento elettronico delle violazioni al Codice della strada, quali autovelox, tutor e photored. In pratica se fosse sufficiente l’approvazione dei dispositivi o fosse necessaria anche la loro omologazione. L’orientamento interpretativo, soprattutto a livello giurisprudenziale, con riferimento all’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, era nel senso della necessaria concorrenza dei due procedimenti. Da qui la sistematica declaratoria di illegittimità dei verbali di contestazioni elevati con strumentazioni meramente approvati e carenti di omologazione». Qual è la funzione pratica del nuovo decreto? «Ricondurre il sistema a un quadro tecnico amministrativo uniforme. Da un lato definisce una vera procedura di omologazione dei prototipi; dall’altro introduce una disciplina transitoria per gli apparecchi precedentemente approvati». Tutto risolto? «In prospettiva la risposta è affermativa. I dispositivi o sistemi utilizzati devono essere conformi ai prototipi con i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture per essere idonei a misurare la velocità ed elevare le conseguenti sanzioni». Questa verifica è sufficiente? «L’omologazione del prototipo richiede comunque che i singoli apparecchi utilizzati siano oggetto di taratura per verificarne la conformità al prototipo e siano periodicamente sottoposti a verificare che siano correttamente funzionanti. Il decreto costituisce quindi un sistema che non si esaurisce nel rilascio iniziale dell’omologazione, ma pretende la conservazione nel tempo della conformità tra gli esemplari prodotti e il prototipo autorizzato». Che cosa accade per gli autovelox in esercizio prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto e soprattutto per il contenzioso in essere in relazione alle multe elevate prima del 12 luglio 2026? «È la questione più rilevante, in termini pratici, della interpretazione della nuova normativa. Se abbia carattere retroattivo o meno. Se cioè abbia travolto tutte le contestazioni già effettuate, oggetto del contenzioso in essere sulle multe elevate, o abbia una portata più limitata ed operi ex nunc. A tal fine assume una particolare rilevanza, però non esaustiva, la disposizione transitoria contenuta nell’art. 6 del decreto. La norma sancisce che i dispositivi “conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all’allegato B si intendono omologati” ai fini del nuovo decreto. La previsione si muove in una prospettiva futura e regola la transizione delle procedure amministrative senza disporre sul passato. In sintesi, il decreto disciplina l’omologazione, le approvazioni, le tarature, le verifiche e si occupa della conversione delle procedure amministrative, ma non contiene alcuna disposizione che riguardi o possa incidere sui verbali già notificati, sui procedimenti sanzionatori pendenti, sui ricorsi già instaurati o sull’efficacia degli accertamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina». La questione è quindi risolta in senso negativo per il contenzioso in essere? «Vi sono due tesi a confronto. Una prima tesi potrebbe valorizzare l’espressione secondo cui “i dispositivi ... si intendono omologati” per sostenere una sorta di sanatoria retroattiva implicita, tesa a equiparare ex post le vecchie approvazioni alle nuove omologazioni, neutralizzando così i motivi di ricorso pendenti basati sulla carenza di omologazione. Ad un diverso – e più corretto – approdo esegetico si giunge però rilevando che la norma non afferma che le precedenti approvazioni erano già da intendersi come omologazioni nel passato. Essa si limita a prevedere che si intendono omologati i dispositivi elencati nell’allegato B ai fini del presente decreto, configurando una formulazione che opera ex nunc. In mancanza di una specificazione, l’equiparazione non può essere estesa automaticamente a tutte le preesistenti autorizzazioni, ma deve limitarsi a quelle vigenti e operanti alla data di entrata in vigore del decreto, con il solo scopo di evitare che le amministrazioni debbano avviare daccapo una nuova procedura di ratifica dell’autorizzazione nei termini innovativi del testo in questione». Qual è il suo personale convincimento? «Tutto quanto esposto fa propendere per l’irretroattività del decreto in questione rispetto a giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore. I verbali elevati prima del 12 luglio 2026 con dispositivi privi di omologazione formale originaria restano, pertanto, censurabili secondo i previgenti criteri giurisprudenziali. Tuttavia, non si può sottacere come la formulazione letterale dell’art. 6 unita alla delicatezza degli interessi economici e amministrativi in gioco, lasci ampi margini di ambiguità e presti il fianco a interpretazioni divergenti. Tali oscillazioni interpretative impediscono di affermare con granitica certezza un’interpretazione definitiva, potendo verosimilmente dar luogo ad un nuovo filone di contenzioso sul reale significato del regime transitorio». Come si risolve questo contrasto interpretativo del nuovo decreto? «Al fine di prevenire un ulteriore contenzioso e garantire il principio costituzionale di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, appare quanto mai necessario e urgente un intervento ministeriale di interpretazione autentica, o quantomeno una circolare esplicativa di dettaglio, che chiarisca espressamente i confini temporali del regime transitorio».
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