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Caso Roggero e questione dei risarcimenti: le norme ci sono, basterebbe applicarle

Caso Roggero e questione dei risarcimenti: le norme ci sono, basterebbe applicarle

Da giorni televisioni, giornali e social discutono animatamente del caso del gioielliere Mario Roggero. C’è chi difende la sentenza, chi la considera ingiusta, chi invoca una riforma della legittima difesa e chi, al contrario, ritiene che lo Stato non possa mai tollerare una giustizia privata. È un dibattito comprensibile, ma forse incompleto. Quasi tutta l’attenzione [...] L'articolo Caso Roggero e questione dei risarcimenti: le norme ci sono, basterebbe applicarle proviene da Scenari Economici .

Da giorni televisioni, giornali e social discutono animatamente del caso del gioielliere Mario Roggero. C’è chi difende la sentenza, chi la considera ingiusta, chi invoca una riforma della legittima difesa e chi, al contrario, ritiene che lo Stato non possa mai tollerare una giustizia privata. È un dibattito comprensibile, ma forse incompleto. Quasi tutta l’attenzione si è infatti concentrata sul profilo penalistico della vicenda, mentre è rimasto confinato sullo sfondo un tema altrettanto importante: il risarcimento del danno riconosciuto ai familiari dei rapinatori e al superstite. Eppure è proprio qui che tanto il comune cittadino quanto, soprattutto, il giurista non possono fare a meno di interrogarsi. Non foss’altro perché ripugna alla coscienza civile dell’uomo della strada l’idea che l’autore di un crimine, o i suoi familiari, possano ottenere una compensazione economica per i danni, persino mortali, subiti nell’ambito della vicenda criminosa da essi stessi innescata.. Ergo, una domanda si impone: il nostro sistema della responsabilità civile dispone davvero di strumenti adeguati per valutare casi come questo? La risposta sembrerebbe affermativa alla luce degli strumenti contemplati dal codice civile. Il primo è l’art. 2044 c.c., secondo cui non è responsabile chi cagiona un danno agendo in stato di legittima difesa. Lo stesso legislatore, con la riforma del 2019, ha poi modificato l’art. 2044 c.c. ulteriormente rafforzato la disciplina e prevedendo che, nei casi di eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., il danneggiato non abbia neppure diritto ad un vero e proprio risarcimento, ma soltanto ad una indennità, la cui misura deve essere determinata dal giudice tenendo conto, tra l’altro, “ delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato “. Questa disposizione, dunque, nega il ristoro pieno, ma concede soltanto un succedaneo del medesimo (l’indennità, infatti, non ha la funzione integralmente reintegratoria propria del risarcimento del danno). Ovviamente, nel caso di specie – posto che al Roggero è stata negata la scriminante della legittima difesa – non si può applicare la norma citata che, se non altro, avrebbe il merito di ridurre sensibilmente l’entità delle somme liquidate agli autori del reato (o ai loro congiunti). Vi è però un altro articolo che potrebbe interessare la fattispecie in questione e cioè il 1227, primo comma, del codice civile dove si legge: “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate “. Questa disposizione, richiamata espressamente dall’art. 2056 c.c. anche in materia di responsabilità extracontrattuale, introduce un principio basilare: anche il comportamento delle vittime e non solo quello dei colpevoli (ammesso che i rapinatori rientrino nella categoria delle prime e il gioielliere in quello dei secondi) deve essere sottoposto ad un giudizio di carattere “causale”. Ed è proprio su questo punto che il dibattito sembra essersi arrestato: nel ponderare, cioè, se la condotta dei rapinatori precedente alla sparatoria debba essere considerata, o meno, causalmente connessa con le conseguenze che ne sono poi derivate (anche a detrimento dei loro congiunti). Se consideriamo la rapina come un fatto a sé stante della catena causale, scisso cioè dalla successiva fuga con inseguimento, allora difficilmente potrebbe trovare applicazione l’art. 1227. La rapina è conclusa, gli autori scappano, il derubato non agisce spinto “ dalla necessità di difendere ) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’ offesa ingiusta ” (art. 52 c.p.). E dunque lo sparo e l’uccisione vanno giudicati in sé e per sé come eventi autonomi, privi di una rilevante connessione causale con la precedente rapina. Se invece riteniamo che la rapina rappresenti un antecedente necessario, sul piano logico e cronologico, della sparatoria (una conditio sine qua non direbbe un giurista), allora le cose potrebbero cambiare: la rapina la rapina potrebbe allora assumere rilievo quale concausa del dramma immediatamente successivo. Attenzione però: al diritto non basta che ci sia una mera consecutio tra un fatto e un altro, in ossequio al principio “post hoc ergo propter hoc” (e cioè: siccome A viene prima di B, allora A è causa di B). È anche necessario applicare un altro criterio di “temperamento”, per così dire, onde evitare che si possa risalire indefinitamente a tutti gli eventi che hanno temporalmente preceduto l’evento considerandoli tutti, senza distinzioni, cause del medesimo. Il criterio in oggetto, elaborato e raffinato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è quello della “causalità adeguata” secondo cui un’azione è causa di un evento solo se, in base alle regole dell’esperienza (“ id quod plerumque accidit “), è generalmente idonea a produrlo secondo un giudizio ex ante. In buona sostanza, per il diritto sono giuridicamente rilevanti soltanto quelle condotte che, secondo un criterio di regolarità causale e di prevedibilità razionale, risultano normalmente idonee a produrre un determinato evento. Se decliniamo la questione al caso Roggero e, più precisamente, alle conseguenze dannose subite dai rapinatori la domanda diventa: può la partecipazione volontaria ad una rapina a mano armata considerarsi causalmente concorrente col danno patito dall’autore del crimine per mano del soggetto rapinato (sia pure non in istato di legittima difesa)? In altre parole: è davvero imprevedibile che una rapina armata possa provocare una reazione altrettanto armata della vittima non solo nell’immediatezza (legittima difesa), ma pure nei momenti successivi per effetto della tempesta emotiva e adrenalinica suscitata in chi subisce il delitto “motore” dell’intera catena delinquenziale? Oppure si tratta di uno sviluppo nient’affato implausibile di quel genere di azione criminosa? È qui che il verbo utilizzato dall’art. 1227 assume un’importanza decisiva. La norma parla infatti di comportamento della vittima (nel nostro caso i rapinatori già usciti dalla gioielleria dopo il colpo) che “ha concorso a cagionare il danno”. Riteniamo che la risposta possa essere positiva. È infatti sostenibile che la rapina presenti un nesso di regolarità causale con il successivo decesso, applicando proprio il criterio della causalità adeguata. Giacchè la reazione armata della vittima non costituisce uno sviluppo talmente eccezionale e atipico da interrompere il nesso causale. Ma se così è allora troverà applicazione il primo comma dell’art. 1227 c.c. (“ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate ”) posto che sarebbe paradossale escludere dall’ambito applicativo dell’art. 1227 una condotta dolosa quando la norma prende in considerazione perfino quella colposa. Naturalmente ciò non significa sostenere che chi reagisce ad una rapina debba sempre essere esonerato da ogni responsabilità sul piano civilistico. Significa semplicemente ricordare che il nostro ordinamento dispone già di categorie giuridiche raffinate, costruite proprio per evitare che il danno venga valutato come se fosse il prodotto dell’azione di una sola parte. Fin qui il ragionamento sembrerebbe lineare. Senonché il giurista non può fermarsi al dato normativo. Deve interrogarsi anche sul diritto vivente, cioè sull’interpretazione che delle norme ha fornito nel tempo la giurisprudenza. Ed è proprio qui che la questione si complica. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente affermato che, in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l’art. 1227 c.c. non trova applicazione quando il comportamento della persona offesa si sia limitato a costituire una mera provocazione dell’autore del reato. Secondo la Suprema Corte, infatti, la successiva determinazione del colpevole a porre in essere il fatto delittuoso costituisce una causa autonoma dell’evento dannoso, sicché il comportamento della vittima degrada a mero antecedente storico, privo di rilevanza sul piano del concorso causale. È questo il principio affermato, tra le altre, da Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2016, n. 5679, e ribadito in ulteriori pronunce. Ma è davvero questa la fattispecie che ricorre nel caso Roggero? Nella sentenza n. 5679 del 2016, in effetti, la Cassazione non si limita ad affermare l’autonomia della successiva condotta delittuosa. Essa pone l’accento su un elemento ben preciso: l’esistenza di “ due distinti fatti illeciti, diacronicamente scissi e non ascrivibili ad una dimensione relazionale di causa-effetto “ . Ebbene, può davvero sostenersi che la rapina fosse ormai definitivamente conclusa e priva di qualsiasi collegamento causale con quanto accaduto pochi istanti dopo, durante la fuga? Oppure, al contrario, rapina, inseguimento e sparatoria costituiscono le diverse fasi di un’unica sequenza criminosa, nella quale la reazione della vittima rappresenta proprio uno degli sviluppi che, secondo l’id quod plerumque accidit, ogni rapinatore deve ragionevolmente mettere in conto? Se così fosse, verrebbe meno il presupposto sul quale poggia la giurisprudenza richiamata, e cioè l’esistenza di due fatti illeciti autonomi, diacronicamente separati e privi di un nesso di regolarità causale. È qui, probabilmente, che si colloca il vero nodo giuridico della vicenda. Nel caso Roggero non si discute delle conseguenze di una semplice provocazione. Si discute degli sviluppi di una rapina a mano armata, cioè di un’azione delittuosa che, per sua stessa natura, contiene un elevatissimo rischio di degenerazione violenta. La domanda, allora, cambia radicalmente. Non si tratta più di stabilire se una provocazione possa normalmente sfociare in un delitto, bensì se una rapina armata possa normalmente sfociare in una reazione violenta della vittima, sia essa immediata o di poco successiva, alimentata dalla medesima sequenza criminosa e dallo sconvolgimento inevitabilmente provocato dall’aggressione. Se la risposta è sì, avremo individuato una possibile chiave interpretativa per affrontare casi analoghi.. Ora, prendiamo atto della manifesta intenzione del Governo di intervenire con una disciplina ad hoc. Ma prima di modificare il codice civile, forse varrebbe la pena chiedersi se lo si sia davvero applicato fino in fondo. Perché non è affatto detto che il problema risieda nell’assenza di norme. Potrebbe annidarsi, più semplicemente, nel modo in cui le norme esistenti vengono interpretate. Se si ammette che l’art. 1227 operi anche in presenza di un fatto doloso del danneggiato, la particolare gravità del dolo non può non riflettersi sulla misura della riduzione del risarcimento, sino a giustificare, nei casi più estremi, liquidazioni di entità meramente simbolica. Perciò, prima di toccare o integrare il codice civile, converrebbe provare ad applicare fino in fondo quello che già abbiamo. Francesco Carraro L'articolo Caso Roggero e questione dei risarcimenti: le norme ci sono, basterebbe applicarle proviene da Scenari Economici .

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