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Concordato preventivo: scade il 2 novembre il patto con il fisco

Concordato preventivo: scade il 2 novembre il patto con il fisco

Il Dl 38/2026 sposta al 31 ottobre il termine per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza slitta al 2 novembre. Le regole su adesione e revoca. Il legislatore interviene sui tempi del concordato preventivo biennale, offrendo ai contribuenti un margine temporale più ampio per definire l’accordo sulle imposte. La riforma fiscalesposta in avanti la [...]

Il Dl 38/2026 sposta al 31 ottobre il termine per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza slitta al 2 novembre. Le regole su adesione e revoca. Il legislatore interviene sui tempi del concordato preventivo biennale , offrendo ai contribuenti un margine temporale più ampio per definire l’accordo sulle imposte. La riforma fiscale sposta in avanti la lancetta per l’accettazione della proposta del Fisco , allineando di fatto questo adempimento alla trasmissione della dichiarazione dei redditi . La regola generale che ne scaturisce è chiara: professionisti e imprese hanno ora fino all’autunno per valutare la convenienza del patto, bloccando preventivamente la base imponibile per i successivi due anni. Questo differimento rappresenta un indubbio vantaggio operativo, permettendo a chi deve pianificare la propria gestione contabile di basare le scelte su dati definitivi e su software di calcolo aggiornati. Il nuovo calendario e la scadenza effettiva L’articolo 7-bis, comma 3 del Decreto Legge 38/2026, introdotto in sede di conversione con la Legge 88/2026, regala più respiro alle partite Iva interessate al biennio 2026-2027. La data limite originaria, fissata al 30 settembre dal precedente Dl 13/2024, viene differita al 31 ottobre 2026. Il calendario alla mano rivela però una dinamica ulteriore. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, subentra l’articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011. Questa norma dispone lo slittamento automatico al primo giorno lavorativo successivo per tutti gli adempimenti fiscali, anche puramente telematici, che cadono di sabato o in un giorno festivo. Di conseguenza, il termine reale per stringere l’accordo diventa lunedì 2 novembre, in perfetta coincidenza con la scadenza per l’invio del modello Redditi 2026. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine corrisponde all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio. I soggetti interessati dalla proroga Lo slittamento temporale impatta su due categorie distinte di contribuenti. Riguarda innanzitutto chi non ha mai optato per il patto con il Fisco fino ad oggi. In secondo luogo, interessa i contribuenti che hanno esaurito il primo biennio agevolato (2024-2025) e si trovano a decidere se rinnovare l’accordo per un secondo ciclo. Restano invece esclusi i soggetti che hanno già aderito al concordato per il periodo 2025-2026, poiché per costoro ogni nuova valutazione è rimandata all’autunno del 2027. Il rinvio si sposa con l’esigenza di utilizzare strumenti adeguati: il Ministero ha infatti rilasciato i software aggiornati e approvato la metodologia di calcolo delle proposte tramite il Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2026. Inoltre, la conversione in legge del Dl 38/2026 ha introdotto vantaggi concreti da ponderare, come il riconoscimento della deduzione a titolo di iperammortamento anche per chi accetta il concordato. Le due vie per comunicare l’adesione Per chi ha applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) nel 2025 e non ha già una proposta accettata per l’anno in corso, il legislatore prevede due modalità per formalizzare l’ingresso nel regime agevolato. Le opzioni a disposizione sono le seguenti: unitamente alla dichiarazione dei redditi e al modello Isa; in via autonoma, avvalendosi del solo frontespizio del modello Redditi (in questo scenario, la dichiarazione e il modello Isa che generano la proposta verranno trasmessi con un invio separato); Scegliendo la trasmissione autonoma, il contribuente deve compilare nel frontespizio la casella denominata «Comunicazione CPB», inserendo il codice «1 – Adesione». La compilazione di qualsiasi altro campo del modello, fatta eccezione per i dati anagrafici, viene inibita o considerata giuridicamente inefficace. Le nuove procedure per revocare la scelta Il sistema prevede anche la facoltà di un ripensamento. La procedura di revoca dell’adesione per l’imminente biennio presenta una novità strutturale rispetto alle regole dell’anno precedente. L’amministrazione finanziaria ha strutturato due canali comunicativi: unitamente alla dichiarazione dei redditi, sfruttando la casella «Comunicazione CPB» del frontespizio con il codice «3 – Revoca con flusso dichiarativo». Questa opzione, assente in passato, permette anche di inviare contestualmente una nuova adesione allegando il relativo modello; in via autonoma, indicando nella medesima casella del frontespizio il codice «2 – Revoca»; Anche in caso di revoca autonoma, ogni altro dato inserito nel modello Redditi oltre alle generalità del contribuente non produce alcun effetto. La disdetta, va precisato, annulla esclusivamente gli effetti dell’adesione appena effettuata nei termini. Invio unificato e divieto di remissione in bonis L’allineamento delle scadenze produrrà un effetto pratico immediato: la spinta verso un invio unificato dei dati. Far convergere la comunicazione di adesione o di revoca all’interno della trasmissione del modello dichiarativo semplifica le operazioni. Questa strada è peraltro fortemente consigliata dalle case produttrici dei software gestionali, poiché riduce il margine di errore nell’incrocio dei flussi telematici. Esiste però una rigidità normativa assoluta sulle scadenze. Le scelte comunicate all’Agenzia delle Entrate non ammettono ritardi. Né l’adesione né la revoca possono essere formalizzate validamente dopo il 2 novembre. Non è consentito sanare la posizione presentando una dichiarazione tardiva nei novanta giorni successivi alla scadenza ufficiale. Inoltre, per aggirare questo sbarramento temporale, è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

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