Cosa fare se l’amministrazione non risponde entro i termini previsti dalla legge?

Se la PA non risponde entro i termini previsti dalla legge il privato può ricorrere al giudice amministrativo entro 12 mesi dalla scadenza del termine per provvedere. I solleciti non interrompono la decadenza. Cons. Stato 1986/2026 fissa le regole anche per la VIA statale. Un operatore del settore delle energie rinnovabili presenta un’istanza per ottenere [...]
Se la PA non risponde entro i termini previsti dalla legge il privato può ricorrere al giudice amministrativo entro 12 mesi dalla scadenza del termine per provvedere. I solleciti non interrompono la decadenza. Cons. Stato 1986/2026 fissa le regole anche per la VIA statale. Un operatore del settore delle energie rinnovabili presenta un’istanza per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale. Il procedimento si inceppa: le amministrazioni coinvolte non trovano un accordo, la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso. Passano mesi. Non arriva nessun provvedimento. Il privato sollecita più volte, ma il silenzio continua. Cosa può fare? E soprattutto, entro quando deve farlo, pena la perdita definitiva di qualsiasi tutela? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1986 dell’11 marzo 2026, fornisce risposte precise. L’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso nei termini di legge si applica a tutti i procedimenti amministrativi — anche a quelli di alta amministrazione di competenza del Consiglio dei Ministri. Il silenzio è illegittimo. Il privato può ricorrere al giudice entro 12 mesi dalla scadenza del termine per provvedere. I solleciti non interrompono né sospendono quel termine. La domanda su cosa possa fare il privato quando la PA non risponde entro i termini richiede di conoscere la disciplina del silenzio-inadempimento, i termini di decadenza per il ricorso e le specificità del procedimento di VIA statale. Il silenzio-inadempimento: quando il silenzio della PA è illegittimo L’ art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso entro i termini stabiliti. Quando la PA non provvede nei tempi previsti, il suo silenzio non è neutro: è un silenzio-inadempimento — un comportamento illegittimo che viola l’obbligo di provvedere. Il termine generale per i procedimenti delle amministrazioni statali è di 30 giorni quando non sia diversamente stabilito. Per procedimenti particolarmente complessi, la legge prevede termini più lunghi o la possibilità per le amministrazioni di fissarli autonomamente nei propri regolamenti. Il Consiglio di Stato, nel caso esaminato, ha ritenuto congruo un termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento con la deliberazione del Consiglio dei Ministri — tenuto conto della delicatezza della valutazione che quell’organo è chiamato a compiere nel bilanciare gli interessi costituzionali coinvolti. Il principio affermato: anche l’alta amministrazione deve provvedere nei termini La parte resistente aveva sostenuto che i procedimenti di composizione del dissenso tra amministrazioni statali, di competenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’ art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n. 400/1988 , non fossero soggetti ai criteri temporali previsti per i procedimenti ordinari. L’argomento era che si trattava di atti di alta discrezionalità amministrativa che richiedevano un complesso bilanciamento di interessi costituzionali. Il Consiglio di Stato respinge questa tesi con nettezza: dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere . Anche il Consiglio dei Ministri, quando opera nell’ambito di un procedimento amministrativo, è soggetto all’obbligo di concluderlo con un atto espresso nei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contesto del procedimento di superamento del dissenso, opera come una ordinaria pubblica amministrazione : deve rispettare i termini, deve provvedere, e se non lo fa commette silenzio-inadempimento. Il ricorso contro il silenzio: termine di decadenza di 12 mesi Lo strumento di tutela del privato contro il silenzio-inadempimento è il ricorso al giudice amministrativo previsto dall’ art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Il giudice può ordinare alla PA di provvedere entro un termine determinato. Questo ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza di 12 mesi dalla scadenza del termine per provvedere. Si tratta di un termine di decadenza — non di prescrizione — con due conseguenze fondamentali. La prima: una volta scaduto, il diritto si estingue definitivamente. Non è possibile esperire tardivamente il ricorso e ottenere comunque tutela. La seconda — e questa è la trappola più insidiosa nella pratica — i solleciti a provvedere inviati all’amministrazione durante il periodo di inerzia non interrompono né sospendono il decorso del termine di decadenza annuale. Inviare diffide, raccomandate, PEC all’amministrazione silenziosa non ferma l’orologio del termine decadenziale. Il privato che aspetta una risposta ai propri solleciti rischia di ritrovarsi decaduto senza averlo capito. Cosa succede se il termine di 12 mesi scade senza ricorso Decorso il termine decadenziale senza aver proposto il ricorso, il privato rimane privo di tutela nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione. Non può più chiedere al giudice di ordinare alla PA di provvedere. L’unica via residua — se sussistono i presupposti — è presentare una nuova istanza , rinunciando alla precedente. Ma questo comporta ricominciare da capo: nuovi termini, nuovo procedimento, nuova attesa. E non è sempre possibile: in alcuni casi l’istanza originaria non può essere riproposta nelle stesse condizioni. Le implicazioni pratiche per gli operatori del settore La pronuncia ha implicazioni dirette per chiunque sia coinvolto in procedimenti amministrativi soggetti a inerzia della PA — in particolare gli operatori del settore delle energie rinnovabili, che frequentemente si confrontano con procedimenti di VIA statale che si inceppano nella fase di composizione dei dissensi tra amministrazioni. Il monitoraggio dei termini è essenziale: occorre calcolare con precisione la scadenza del termine per provvedere e tenere aggiornato il conto del termine di decadenza per il ricorso, indipendentemente dai solleciti inviati. L’attivazione tempestiva è necessaria: non si può aspettare indefinitamente che la PA risponda ai solleciti. Se la PA non provvede nei termini, occorre valutare subito se e quando proporre il ricorso — senza aspettare che il silenzio si protragga fino alla decadenza.
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