Crime·

Incidente stradale con fuga, patente sospesa senza sconti

Incidente stradale con fuga, patente sospesa senza sconti

Ininfluente l’estinzione del reato per il buon esito della messa alla prova

Per chi fugge dopo aver provocato un incidente non può esserci nessuno “conto” sui tempi di sospensione della patente , per effetto dell’estinzione del reato con la messa alla prova o il lavoro di pubblica utilità. La Corte costituzionale (sentenza 146 depositata ieri) salva gli articoli del nuovo Codice della strada (189, comma 6, e 224, comma 3) che impediscono al giudice di tagliare i tempi della sanzione amministrativa. A sollevare dubbi di costituzionalità della norma era stato il giudice di pace di Ancona. Il giudice remittente dubitava della legittimità delle norme per la parte in cui non prevedono, per il reato di fuga dopo un incidente stradale , che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità o di messa alla prova. Mentre la stessa preclusione non esiste per chi commette il reato, anche in questo caso estinto, di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale. Il giudice delle leggi esclude ogni disparità di trattamento. Il giudice del rinvio - precisa la Consulta - vorrebbe estendere il meccanismo premiale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza senza incidente al reato di inadempimento dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. E questo, malgrado il legislatore abbia limitato l’istituto premiale, anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza, ai soli casi in cui l’alterazione non abbia provocato un incidente. L’assimilazione tra le due situazione non è invece possibile. A partire dalla maggiore gravità del reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi. L’elemento materiale del reato, usualmente indicato come “fuga”, «consiste - si legge nella sentenza - nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento così da impedire o anche solo da ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente». Quanto all’elemento soggettivo del medesimo reato è richiesto il dolo. Un’azione che esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti e la decisione di abbandonare il luogo del sinistro senza preoccuparsi delle conseguenze, amplificando il pericolo per l’incolumità fisica e per la vita delle altre persone coinvolte.

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