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La madre che impedisce le visite del padre ai figli rischia una condanna penale?

La madre che impedisce le visite del padre ai figli rischia una condanna penale?

La Cassazione con la sentenza 24681/2026 conferma la condanna per elusione dei provvedimenti del giudice della madre che per oltre un anno ha impedito al padre di incontrare la figlia, nonostante l’ordinanza del Tribunale. La scarsa collaborazione con i servizi sociali e la protrazione nel tempo del comportamento ostativo escludono la particolare tenuità del fatto. [...]

La Cassazione con la sentenza 24681/2026 conferma la condanna per elusione dei provvedimenti del giudice della madre che per oltre un anno ha impedito al padre di incontrare la figlia, nonostante l’ordinanza del Tribunale. La scarsa collaborazione con i servizi sociali e la protrazione nel tempo del comportamento ostativo escludono la particolare tenuità del fatto. Un tribunale dispone con ordinanza le modalità di visita del padre alla figlia minore. La madre non rispetta mai la calendarizzazione degli incontri, assume atteggiamenti aggressivi con gli operatori dei servizi sociali, rifiuta di collaborare per fissare gli appuntamenti. Per oltre un anno il padre non vede la bambina. La condizione della minore si deteriora al punto che viene inserita in una comunità. La madre viene condannata penalmente. La Cassazione respinge il suo ricorso. Cerchiamo di capire se la madre che impedisce le visite del padre ai figli rischia una condanna penale , perché la risposta della Cassazione, sentenza n. 24681 del 2 luglio 2026 , è sì — e il ragionamento chiarisce sia i presupposti del reato sia le ragioni per cui non può essere applicata la causa di non punibilità per tenuità del fatto. Il reato: l’elusione dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento Il reato contestato alla madre è l’ elusione dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento dei figli — una fattispecie che tutela sia il diritto del genitore non collocatario a mantenere una relazione con il figlio sia, in primo luogo, il diritto del minore a crescere in rapporto con entrambi i genitori. Nel caso esaminato, l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Matera del 18 luglio 2018 era stata emessa specificamente a seguito di comportamenti della madre già lesivi dei diritti del padre e della minore. Il provvedimento era stato successivamente confermato dopo che la madre aveva assunto atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli operatori dei servizi sociali. La conoscenza del provvedimento da parte dell’imputata era accertata e non contestata. Nonostante questa conoscenza, la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlia non era mai stata rispettata. Per oltre un anno l’uomo non aveva avuto modo di incontrare la bambina. Il comportamento elusivo si era protratto nel tempo, con una continuità che escludeva qualsiasi interpretazione episodica o involontaria della condotta. La prova: attendibilità della persona offesa e riscontri esterni La Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito sull’attendibilità della ricostruzione compiuta dalla persona offesa — il padre. Entrambi i gradi di giudizio avevano argomentato compiutamente il giudizio di credibilità del racconto, sottolineando l’assenza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione e valorizzando i significativi riscontri esterni. Questi riscontri erano concreti e documentati: la relazione dei servizi sociali attestava la mancata calendarizzazione degli incontri; la stessa relazione evidenziava che l’inserimento della minore in comunità era avvenuto proprio a seguito dell’atteggiamento ostativo della madre, che si rifiutava anche di fare pranzare e dormire la figlia; gli operatori dei servizi sociali avevano testimoniato direttamente gli atteggiamenti aggressivi dell’imputata. Il quadro era quindi sorretto da elementi plurimi e convergenti, non riducibili alla sola dichiarazione della persona offesa. Perché non è stata concessa la tenuità del fatto La difesa aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Cassazione conferma il diniego. La giurisprudenza di legittimità richiede che il giudice, nel pronunciarsi sulla richiesta di tenuità, fornisca adeguata motivazione fondata sulla valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando i criteri previsti dall’ art. 133, comma 1, cod. pen. : modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile, entità del danno o del pericolo. Nel caso in esame, tutti questi parametri deponevano contro il riconoscimento della tenuità. Le modalità della condotta erano sistematiche e reiterate nel tempo: non un episodio isolato ma un comportamento protratto per oltre un anno. Il grado di colpevolezza era elevato: la madre conosceva il provvedimento del tribunale, era stata già sanzionata per comportamenti analoghi, e si era mostrata aggressiva anche nei confronti degli operatori che cercavano di facilitare gli incontri. L’ entità del danno era significativa: il padre era rimasto privo di qualsiasi contatto con la figlia per un anno intero, e la situazione della minore si era deteriorata al punto da richiedere l’inserimento in comunità. La scarsa collaborazione con i servizi sociali — elemento che aggrava il quadro complessivo — era incompatibile con la qualificazione della condotta come fatto di particolare tenuità. Le implicazioni pratiche Per i genitori collocatari che ostacolano le visite dell’altro genitore disposte dal tribunale, la sentenza è un avvertimento preciso: il mancato rispetto delle ordinanze in materia di affidamento configura un reato, e la protrazione nel tempo del comportamento ostativo esclude qualsiasi possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto. Per i genitori non collocatari che si trovano privati del diritto di visita nonostante un provvedimento del giudice, la sentenza conferma l’esistenza di uno strumento penale efficace a tutela del proprio diritto — e del diritto del figlio alla bigenitorialità. La prova del reato può essere costruita attraverso le relazioni dei servizi sociali, le testimonianze degli operatori e la documentazione della mancata calendarizzazione degli incontri. Per i giudici chiamati a valutare la tenuità del fatto in questi casi, la sentenza indica i parametri da applicare con rigore: la sistematicità della condotta, il grado di consapevolezza dell’imputato, il pregiudizio concreto per il minore e per il genitore non collocatario sono tutti elementi che depongono tendenzialmente contro il riconoscimento della tenuità quando il comportamento si è protratto nel tempo.

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