Licenziato per 63 ritardi, ma il giudice gli dà ragione: «Sanzione sproporzionata». L'azienda dovrà reintegrarlo o risarcirlo

Un meccanico spagnolo, licenziato dopo aver accumulato decine di ritardi sul posto di lavoro, ha ottenuto una vittoria in tribunale. La Corte Superiore di Giustizia dei Paesi Baschi ha infatti...
Un meccanico spagnolo, licenziato dopo aver accumulato decine di ritardi sul posto di lavoro, ha ottenuto una vittoria in tribunale. La Corte Superiore di Giustizia dei Paesi Baschi ha infatti dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che la misura adottata dall'azienda fosse eccessiva rispetto alla gravità dei fatti contestati. Licenziato dopo 63 ritardi Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, tra cui Noticias Trabajo, il lavoratore aveva collezionato complessivamente 63 ritardi. A marzo 2025 il datore di lavoro gli aveva già notificato un richiamo disciplinare, evidenziando 48 episodi di ritardo in meno di tre mesi, 16 dei quali superiori ai cinque minuti. Nonostante il provvedimento, tra la fine di marzo e la fine di maggio si erano verificati altri 15 ritardi. Il 30 maggio l'azienda aveva quindi deciso di interrompere il rapporto di lavoro, contestando al dipendente «ripetuti ritardi ingiustificati» e un presunto calo della produttività. Secondo il datore di lavoro, infatti, nel 2025 le prestazioni del meccanico sarebbero risultate inferiori sia rispetto all'anno precedente sia a quelle di un collega con mansioni analoghe. La decisione della Corte In un primo momento il Tribunale del Lavoro di Vitoria-Gasteiz aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Il dipendente, però, ha presentato ricorso e la Corte Superiore di Giustizia dei Paesi Baschi ha ribaltato completamente la sentenza. I giudici hanno riconosciuto l'esistenza dei ritardi, ma hanno sottolineato come il provvedimento espulsivo fosse sproporzionato. Dall'esame della vicenda è emerso che la maggior parte dei ritardi era compresa tra i due e i quattro minuti e che nessuno aveva superato i dieci minuti. Nella valutazione ha avuto un peso anche l'anzianità di servizio del lavoratore, impiegato nella stessa azienda dal 2015. La Corte ha inoltre ricordato che il contratto collettivo applicabile prevedeva sanzioni disciplinari meno severe, come la sospensione temporanea dal lavoro, prima di arrivare al licenziamento. «La sanzione massima, cioè il licenziamento, deve essere riservata alle violazioni di particolare gravità», hanno evidenziato i magistrati nella motivazione della sentenza. Respinta anche l'accusa di scarso rendimento La Corte ha respinto anche la seconda contestazione avanzata dall'azienda, quella relativa a un presunto calo volontario della produttività. Pur riconoscendo che il datore di lavoro aveva presentato dati che indicavano una diminuzione delle prestazioni, i giudici hanno osservato che non era stata fornita alcuna prova del fatto che il dipendente avesse intenzionalmente ridotto il proprio rendimento con l'obiettivo di danneggiare l'azienda. Per questo motivo il licenziamento è stato dichiarato ingiustificato. A seguito della sentenza, l'azienda dovrà scegliere se reintegrare il meccanico nel suo posto di lavoro, riconoscendogli anche gli stipendi maturati durante il periodo della causa, oppure risolvere definitivamente il rapporto corrispondendogli un risarcimento pari a 27.412 euro.
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