OIC 5, il nuovo bilancio di liquidazione tra prudenza, chiarezza e applicazione pratica – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners

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Il nuovo OIC 5, pubblicato dall’ Organismo Italiano di Contabilità a luglio, rappresenta una revisione profonda del principio dedicato ai bilanci di liquidazione. Non si tratta di un semplice aggiornamento formale, ma di un cambiamento strutturale che ridefinisce la funzione del bilancio, la logica valutativa e gli schemi di rappresentazione. L’obiettivo è allineare il documento al ruolo attuale dell’OIC e superare le difficoltà applicative che avevano caratterizzato la versione precedente. Dal bilancio previsionale al bilancio informativo La trasformazione più significativa riguarda la finalità del bilancio di liquidazione. Il precedente OIC 5 era costruito su una logica previsionale : il bilancio doveva stimare il valore ritraibile dalla cessione dei beni aziendali , il cosiddetto capitale di liquidazione. Questa impostazione, fortemente prognostica, si scontrava spesso con la prudenza dei liquidatori e con la difficoltà di formulare stime attendibili. Il nuovo principio ribalta questa prospettiva. Il bilancio diventa uno strumento informativo, volto a rappresentare l’andamento della procedura con criteri più cauti e più aderenti alla realtà operativa. La funzione non è più quella di prevedere il valore finale, ma di documentare in modo trasparente e prudente ciò che accade durante la liquidazione. Valutazioni più prudenti e criteri più chiari La revisione interviene in modo deciso sui criteri di valutazione, introducendo una distinzione fondamentale tra costi necessari alla procedura e costi non necessari. I primi vengono rilevati per competenza, perché indispensabili allo svolgimento ordinato della liquidazione; i secondi sono trattati come contratti onerosi e quindi accantonati. Sul fronte delle attività, il nuovo OIC 5 adotta il criterio del minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione. La rivalutazione oltre il valore contabile diventa una facoltà, ammessa solo quando la vendita è già certa e il valore stimabile con attendibilità. Non è più sufficiente individuare un potenziale acquirente: servono trattative concluse o elementi oggettivi che rendano il realizzo effettivamente prevedibile. Per crediti e debiti vengono confermati i criteri tradizionali, con una precisazione rilevante: un eventuale stralcio del debito può essere recepito solo se già efficace tra le parti alla data di bilancio. Una regola che rafforza la prudenza e impedisce anticipazioni non supportate da accordi formali. Schemi di bilancio completamente rinnovati Il nuovo OIC 5 ridisegna gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, rendendoli più coerenti con la fase liquidatoria. Nelle società che non operano più in continuità viene meno la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante, ormai priva di significato quando l’impresa non svolge più attività produttiva. Le voci vengono riclassificate per natura, offrendo una rappresentazione più lineare e aderente alla realtà della procedura. Nel conto economico compaiono nuove voci dedicate ai proventi, agli oneri e alle rivalutazioni della procedura liquidatoria, così da isolare i componenti reddituali tipici della fase. Per le società che mantengono attività in continuazione viene introdotta una nuova sezione dello stato patrimoniale, dedicata alle attività destinate alla liquidazione, utile a separare i beni dei rami non operativi. Il principio introduce anche la facoltà di omettere il bilancio comparativo nel primo esercizio di adozione dei nuovi schemi, con adeguata informativa in nota integrativa. Una misura pensata per agevolare la transizione senza appesantire la rendicontazione. Primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione Il nuovo OIC 5 dedica attenzione specifica ai momenti più delicati della procedura. Nel primo bilancio, gli effetti del passaggio ai nuovi criteri sono trattati come cambiamento di principio contabile e imputati direttamente a patrimonio netto, evitando impatti sul conto economico. Nel bilancio finale, invece, gli elementi attivi non ancora realizzati devono essere valutati al valore di realizzo, anche se superiore al costo. Il documento ha infatti la funzione di determinare quanto spetta ai soci, e richiede quindi una rappresentazione piena del valore ritraibile. In caso di revoca della liquidazione, il primo bilancio successivo deve rappresentare i valori come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata. Si applicano le regole sui cambiamenti di stima e di principio contabile, così da garantire continuità informativa ed evitare comportamenti opportunistici. Decorrenza e facoltà di continuità Il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata nel 2026. Le società che hanno già avviato la liquidazione secondo il vecchio principio possono continuare a utilizzarlo fino alla chiusura della procedura, evitando ricostruzioni complesse o cambiamenti in corso d’opera. L'articolo OIC 5, il nuovo bilancio di liquidazione tra prudenza, chiarezza e applicazione pratica – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners proviene da Ondanews.it .
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