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Spiato da un investigatore privato assoldato dall’azienda dove lavorava e poi licenziato: impiegato vince in tribunale

Spiato da un investigatore privato assoldato dall’azienda dove lavorava e poi licenziato: impiegato vince in tribunale

La Spezia, l’uomo era stato cacciato perché accusato di abusare dei permessi della legge 104. Il giudice annulla tutto: reintegrato e risarcito per 35mila euro

La Spezia, 25 luglio 2026 – Spiato da un investigatore privato assoldato dall’azienda per cui lavorava e poi – sulla base di quelle investigazioni – licenziato perché accusato di abusare dei permessi della legge 104 , non ha esitato a bussare al tribunale. Risultato? Il giudice non solo ha annullato il licenziamento per carenza di giusta causa e di giustificato motivo, reintegrando il dipendente , ma ha condannato la stessa azienda al risarcimento del danno, quantificandolo in poco meno di 35mila euro . L’investigatore privato e il licenziamento Protagonista della vicenda è un addetto portuale spezzino , impiegato in una società legata a un terminalista dello scalo . La sentenza del giudice Giampiero Panico affonda le sue radici nella primavera dello scorso anno, quando la società, a seguito di alcune segnalazioni di possibile abuso nell’utilizzo dei permessi, conferì mandato a un’agenzia investigativa e, all’esito delle indagini, aprì un procedimento disciplinare che si concluse a distanza di un mese con il licenziamento dell’uomo. Le accuse e le parole del giudice A questi veniva contestato di non aver prestato assistenza alla madre nella fascia oraria della giornata corrispondente al turno di lavoro per il quale era stato ottenuto il permesso, e di aver svolto attività del tutto diverse. Il dipendente non ha esitato a impugnare tutto in tribunale, contestando non solo il licenziamento, ma anche le investigazioni alla base delle quali l’azienda aveva poi maturato l’intendimento di allontanarlo . Su questo punto, il giudice, pure evidenziando che sia “riconosciuta la facoltà, per il datore di lavoro, di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e di verificare se sono state perpetrate condotte costituenti reato avvalendosi dell’attività di agenzie investigative”, ha tuttavia sottolineato come il mandato all’agenzia investigativa “non sia stato rilasciato dal datore di lavoro ma da società terza” e per questo “l’attività investigativa non appare quindi esser stata lecitamente commissionata ed espletata, nonostante la successiva correzione formale”. Licenziamento annullato Il giudice è poi entrato nel merito della questione, cassando i rilievi della società che avevano portato al licenziamento e sostenendo che “la giurisprudenza, di recente (la sentenza della Cassazione è dell’agosto 2025; ndr) ha infatti affermato che l’attività di assistenza alla persona con disabilità grave non deve necessariamente essere espletata nella fascia giornaliera corrispondente a quella del turno di lavoro, poiché tale condizione non è prevista dalla legge, che ragguaglia a giornate solari nel corso del mese la quantificazione dei permessi dal lavoro che l’interessato può prendere, non ricollegando, cioè, il permesso all’esonero dal turno lavorativo”. Dopo aver verificato che l’impiegato in quei giorni di permesso aveva comunque prestato assistenza alla madre anche se in fasce orarie differenti dal turno di lavoro, il giudice ha annullato il licenziamento , ordinando il reintegro e condannando la società al pagamento di 34.634,78 euro a favore dell’impiegato, oltre al versamento dei contributi.

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